Stato di degrado dei balconi dell’edificio condominiale

Stato di degrado del balcone aggettante, l’assemblea può addebitare al singolo il costo della messa in sicurezza

App Genova 29 Aprile 2020 n°417: La Corte d’Appello ritiene che sia corretto l’addebito al proprietario, da parte del Condominio, della mantovana che era stato necessario installare a causa della pericolosità del poggiolo, la cui installazione era stata specificatamente ordinata dalle autorità.

Allo stesso modo, la Corte ritiene che debba attribuirsi al proprietario del balcone anche la spesa per la manutenzione del c.d. cielino .

“Per costante giurisprudenza, il balcone cosiddetto aggettante (che sporge in fuori protraendosi dalla facciata dell’immobile), ….omissis…., costituisce il prolungamento della corrispondente unità immobiliare e, conseguentemente, esso appartiene in via esclusiva al proprietario della stessa (Cassazione n. 1990 del 2016). Infatti, tale tipologia di balcone, non risultando necessaria all’esistenza del fabbricato condominiale, né destinata all’uso o al servizio dello stesso, non rientra tra i beni comuni dell’edificio, tanto è vero che non risulta menzionata neppure dall’art. 1117 c.c. che, appunto, fornisce una elencazione – pur non esaustiva – delle parti comuni dell’edificio condominiale (Cfr. Cassazione n. 30071 del 2017). Stesso discorso vale per il cielino o soletta del balcone la cui manutenzione rimane a carico del proprietario dell’appartamento che vi accede (Cassazione n. 14576/2004; Cassazione n. 6624/2012)
Fonte: https://www.condominioweb.com/balcone-pericolante-e-spese-a-carico-del-condomino.16967
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