REVISORE CONDOMINIALE

REVISORE CONDOMINIALE

Art. 1130 bis Codice Civile
…… L’assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell’amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà…….

La figura del revisore condominiale nasce con la riforma del condominio (Legge n.220/2012), in vigore dal 18 giugno 2013.

Il revisore condominiale è una figura di garanzia.

Quali sono i suoi compiti: ciò dipende dall’oggetto della revisione.

  1. Il revisore condominiale incaricato di revisionare bilanci già approvati dall’assemblea verifica che non vi siano errori senza però rimettere in discussione i criteri di ripartizione in quanto già approvati, a questo devono pensarci i condòmini impugnando le deliberazioni e rimettendosi al Giudice.
  2. Il revisore condominiale incaricato di revisionare annualità che non sono ancora state presentate o che non sono ancora state approvate, può verificare i criteri di ripartizione delle spese, del regolamento e delle tabelle millesimali. Egli può anche predisporre un rendiconto consuntivo se non è stato presentato, verificare l’eventuale rendiconto formato ma non ancora approvato.
  3. Il revisore incaricato direttamente dal Giudice nell’ambito di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) effettuerà le verifiche richieste.

Art. 1137 Codice Civile
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti…….